Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione a tutto il personale della scuola ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 , per cui si ricorda al lavoratore l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede:
n. 4 ore di Formazione Generale; n. 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore);
formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni;
Il personale che non ha frequentato i corsi sulla sicurezza o che sia privo di documentazione, dovrà svolgere la formazione intera di 12 ore nelle seguenti giornate:
20 novembre 2018 dalle 16,30 alle 20,30: n° 4 ore di Formazione Generale
22 e 23 novembre 2018 dalle 16,30 alle 20,30: n. 8 ore di Formazione Specifica
I lavoratori che hanno svolto la formazione di 12 ore fino all’A.S. 2013-14 dovranno svolgere 6 ore, il 22 novembre dalle 16,30 alle 20,30 e il 23 novembre dalle 16,30 alle 18,30.
Coloro che hanno una formazione parziale (con attestati di sole 4 ore o 8 ore) sono tenuti a frequentare il modulo mancante per completare la formazione.
Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere svolta fuori dall’orario di servizio, pertanto il personale ATA è tenuto a recuperare, mentre in-vece per i docenti tali attività devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di cui al CCNL.
In allegato i nominativi dei lavoratori che devono frequentare i corsi.
Circolare n. 58 - Obbligo formativo e aggiornamento Sicurezza del Personale
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- Categoria: Circolari 2018/2019
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