Ad integrazione della Circolare 128 del 21-01- 2020 - SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE – SCUOLA PRIMARIA , si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 “ Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n.107” la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nella suddetta normativa e nelle successive disposizioni legislative, si ricorda che:
a) la valutazione è espressa con votazioni in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento ed è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ivi compresi i docenti di sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua Inglese, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica. I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato (C.M.10 OTTOBRE 2017, N.1865 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”) (co. 3-7 art. 2- d. lgs. 62/2017).
b) I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio il comportamento, le discipline e le attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (co. 6 art. 2 e co. 1 art. 11 – d. lgs. 62/2017).
c) Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe in funzione dell’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi in esso previsti. (co. 9 -10 art. 11 d. lgs.62/2017)
d) la valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione che si riferisce alle competenze di cittadinanza (co. 3 art. 1 e co. 5 art. 2 d. lgs. 62/2017).
Infine, si ricorda che Ciascun docente avrà cura di compilare il registro on line in ogni sua parte entro il 31 gennaio c.a., nonché procedere a inserire i voti di ciascuna disciplina nell’apposito prospetto del
registro elettronico per consentire al coordinatore di classe di formulare il giudizio sulla rilevazione dei progressi utilizzando l’apposita griglia di indicatori presente nel registro elettronico.
La data indicata nel documento di valutazione sarà quella del giorno dello scrutinio.

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