Ad integrazione della Circolare n. 125 - scrutini 1° quadrimestre scuola Sec. 1°Grado, si ricorda che, i voti delle singole discipline dovranno essere riportati nel registro elettronico entro la data del 1° febbraio 2020 nell’apposito prospetto riservato agli Scrutini (Proposta di voto – I quadrimestre) , al fine di consentire al coordinatore di classe di elaborare la griglia riepilogativa dei voti di tutte le discipline e di formulare, per ciascun alunno, il giudizio sulla rilevazione dei progressi.
In sede di scrutinio si procederà a:
− leggere e approvare i voti per ciascuna disciplina e per il comportamento;
− leggere e approvare i giudizi;
− compilare e sottoscrivere il verbale degli scrutini.
La data indicata nel documento di valutazione sarà quella del giorno dello scrutinio.
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 “ Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” e a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n.107”, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni. Essa concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nella suddetta normativa e nelle successive disposizioni legislative, si ricorda che:
• la valutazione è espressa con votazioni in decimi, che indicano i differenti livelli di apprendimento ed è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ivi compresi i docenti di sostegno e i docenti incaricati dell’insegnamento della Religione cattolica e delle attività alternative all’insegnamento della Religione (limitatamente agli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti). I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento
dell’offerta formativa forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato (C.M. n. 1865 del 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” – D.lgs. 62/2017, art. 2 co. 3-7);
• I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; avendo come oggetto del proprio giudizio il comportamento, le discipline e le attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (D.lgs. 62/2017, art. 2 co. 6 e art. 11 co. 1);
• Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe in funzione dell’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi in esso previsti (D.lgs. 62/2017, art. 11 co. 9-10);
• La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce alle competenze di cittadinanza (D.lgs. 62/2017, art. 1 co. 3 e art. 2 co. 5)

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