Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione a tutto il personale della scuola ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, per cui si ricorda al lavoratore l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede:
n. 4 ore di Formazione Generale; n. 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore);
formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni; (continua a leggere sulla circolare)
Circolare n. 163 - Obbligo formativo e aggiornamento Sicurezza del Personale (art. 37 del D.Lgs 81/08)
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- Categoria: Circolari 2022/2023
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